può far uso delle parti comuni (c.d. uso promiscuo), purché non compia attività che incidano negativamente ed in modo sostanziale sulla loro destinazione d'uso, non impedisca angli altri condòmini di farne parimenti uso, non arrechi pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza ed al decoro architettonico dell'edificio, non impedisca o limiti l'esercizio, da parte di un altro condòmino, dei diritti dallo stesso vantati sulla porzione di sua proprietà esclusiva.
Riferimenti normativi: articoli 1117-quater e 1102, codice civile;
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 9 febbraio 2011, n. 3188)